Il rinvio di alcune scadenze dell’AI Act non modifica gli obblighi già entrati in vigore, ma sposta di uno o due anni quelli previsti per alcune categorie di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Per chi si occupa di sicurezza, formazione e compliance è quindi importante distinguere tra le disposizioni già applicabili e quelle che entreranno in vigore nei prossimi anni.
Gli obblighi cambiano in base al ruolo dell’azienda
L’AI Act attribuisce obblighi diversi a seconda del ruolo dell’organizzazione.
Chi sviluppa un sistema di intelligenza artificiale e lo immette sul mercato è il fornitore. Chi invece utilizza un sistema di IA all’interno della propria organizzazione è definito deployer. È quest’ultima la situazione in cui si trova la maggior parte delle aziende.
Molti degli obblighi introdotti dal regolamento riguardano i fornitori, ma anche i deployer sono chiamati ad adottare specifiche misure, soprattutto in materia di trasparenza e formazione.
Cosa cambia con il rinvio
Il Regolamento (UE) 2026/1744 interviene su più fronti. Sul calendario, il rinvio riguarda soltanto alcune disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio.
Restano confermate le scadenze già previste per:
- i divieti già stabiliti dall’art. 5;
- gli obblighi relativi ai modelli di IA per finalità generali (GPAI);
- le disposizioni sulla trasparenza, applicabili dal 2 agosto 2026;
- la nuova formulazione dell’obbligo di alfabetizzazione sull’IA, applicabile dal 27 luglio 2026.
Il regolamento aggiunge anche obblighi nuovi. Dal 2 dicembre 2026 si applicano due divieti relativi ai sistemi destinati a generare contenuti intimi non consensuali e materiale di abuso sessuale su minori. Il nuovo art. 4-bis introduce inoltre una base giuridica per il trattamento eccezionale di categorie particolari di dati personali quando serve a rilevare e correggere le distorsioni algoritmiche, e riguarda anche i deployer.
L’alfabetizzazione IA resta un obbligo
Tra le novità più rilevanti per chi gestisce la sicurezza c’è la modifica dell’obbligo di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale.
L’obbligo esiste dal 2 febbraio 2025 e riguarda sia i fornitori sia i deployer, che devono promuovere l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale all’interno dell’organizzazione attraverso misure adeguate al ruolo e al livello di coinvolgimento del personale. Dal 27 luglio 2026 si applica la nuova formulazione dell’art. 4 introdotta dal Regolamento (UE) 2026/1744, che non rientra tra le disposizioni rinviate. Il testo modificato chiarisce che non è necessario raggiungere un livello di competenza identico per ogni persona: le iniziative devono essere proporzionate alle attività svolte e all’utilizzo previsto dei sistemi di IA.
L’obbligo rimane comunque un elemento da considerare nella gestione dell’IA in azienda. Anche se l’art. 4 non prevede una sanzione specifica, le misure adottate dall’organizzazione possono incidere sulla valutazione complessiva del rispetto del regolamento.
Per questo è utile documentare le attività di formazione svolte, indicando quali persone sono state coinvolte, quali contenuti sono stati trattati e in che modo questi sono collegati al ruolo ricoperto.
Le regole sulla trasparenza sono già applicabili
I sistemi progettati per interagire direttamente con le persone, come i chatbot, devono rendere evidente fin dal primo scambio che l’interlocutore è un sistema di intelligenza artificiale.
In alcuni casi anche chi utilizza questi sistemi è soggetto a specifici obblighi. È il caso delle applicazioni che impiegano dati biometrici, come volto, voce o sguardo, per classificare le persone o dedurne lo stato emotivo. Chi utilizza questi sistemi deve informare le persone interessate del loro impiego, sia quando l’analisi avviene in tempo reale sia quando è effettuata su registrazioni.
Sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale l’art. 50 divide gli oneri tra i due ruoli, con due tempistiche diverse. Il fornitore del sistema deve applicare agli output una marcatura in formato leggibile dalla macchina, che renda il contenuto rilevabile come artificiale: è un requisito tecnico, integrato nel prodotto. Per i sistemi già presenti sul mercato questo obbligo è stato prorogato al 2 dicembre 2026, e la proroga riguarda soltanto il segnale tecnico inserito negli output.
Gli obblighi che ricadono su chi utilizza il sistema sono invece esigibili dal 2 agosto 2026, e consistono in una dichiarazione percepibile dalle persone. Chi pubblica un deepfake, cioè un contenuto audio, video o fotografico che riproduce persone o eventi reali in modo da sembrare autentico, deve dichiarare che è stato generato o manipolato artificialmente. Lo stesso vale per i testi prodotti con l’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, quando non sono passati attraverso una revisione umana o un controllo editoriale. La marcatura tecnica applicata dal fornitore non è sufficiente ad assolvere questo obbligo.
Il riconoscimento delle emozioni sul lavoro è già vietato
Dal 2 febbraio 2025 l’AI Act vieta l’utilizzo di sistemi che analizzano dati biometrici, come espressioni del volto, voce o sguardo, per dedurre le emozioni dei lavoratori. L’unica eccezione riguarda i casi in cui tali sistemi sono utilizzati per motivi medici o di sicurezza.
Il divieto non riguarda qualsiasi analisi dello stato fisico della persona. Il regolamento distingue infatti le emozioni da condizioni come dolore o affaticamento. Un sistema che rileva la stanchezza di un conducente professionista o di un pilota per prevenire incidenti, ad esempio, non rientra nel divieto.
Le linee guida della Commissione europea precisano inoltre che l’eccezione legata alla sicurezza deve essere interpretata in modo restrittivo e riguarda esclusivamente la tutela della vita e della salute delle persone.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato questo divieto anche in un caso in cui l’analisi si basava sui contenuti testuali delle chat aziendali. Con il provvedimento n. 342 del 14 maggio 2026 ha rivolto un avvertimento a una start-up che aveva sviluppato un plug-in per Slack e Teams, capace di stimare il livello di stress dei lavoratori attraverso l’analisi semantica dei messaggi. Il servizio era volontario e attivato dal singolo lavoratore, e il datore di lavoro non poteva accedere né ai contenuti delle comunicazioni né ai risultati individuali.
Il rilievo dell’Autorità riguarda proprio il passaggio successivo: i report aggregati forniti all’azienda potevano metterla indirettamente in condizione di conoscere informazioni sulla sfera emotiva dei dipendenti. Il provvedimento richiama insieme la disciplina sulla protezione dei dati personali, lo Statuto dei lavoratori e il divieto previsto dall’art. 5 dell’AI Act.
Al di fuori dei casi espressamente vietati, i sistemi di riconoscimento delle emozioni rientrano tra quelli classificati come ad alto rischio e seguono quindi il nuovo calendario previsto dall’AI Act.
Le principali scadenze dell’AI Act
| Disposizione | Data di applicazione |
|---|---|
| Divieti previsti dall’art. 5 e obblighi di alfabetizzazione sull’IA | 2 febbraio 2025 |
| Obblighi per i modelli di IA per finalità generali (GPAI) | 2 agosto 2025 |
| Obblighi di trasparenza dell’art. 50, esclusa la marcatura tecnica degli output | 2 agosto 2026 |
| Poteri di vigilanza delle autorità nazionali e regime sanzionatorio sui modelli GPAI | 2 agosto 2026 |
| Nuovi divieti su contenuti intimi non consensuali e materiale di abuso su minori | 2 dicembre 2026 |
| Marcatura leggibile dalla macchina degli output, per i sistemi già sul mercato | 2 dicembre 2026 |
| Sistemi di IA ad alto rischio (Allegato III) | 2 dicembre 2027 |
| Sistemi di IA ad alto rischio incorporati nei prodotti (Allegato I) | 2 agosto 2028 |
Uno sguardo operativo
Per le organizzazioni che utilizzano strumenti basati sull’intelligenza artificiale, il rinvio delle scadenze non modifica le attività che sono già richieste oggi. Rimangono centrali la formazione del personale, la corretta gestione degli obblighi di trasparenza e il controllo degli accessi ai dati utilizzati dai sistemi di IA.
Nel caso di agenti IA integrati con 4HSE, ad esempio, l’accesso alle informazioni avviene attraverso il token dell’utente autenticato. L’agente può quindi operare esclusivamente sui dati per i quali l’utente dispone già delle necessarie autorizzazioni.