Quando il caldo diventa un rischio sul lavoro

Rischio calore 2026: ordinanze regionali con divieto 12:30–16:00, CIGO per eventi meteo e Permit to Work. Obblighi e strumenti per RSPP e HSE manager.

Quando il caldo diventa un rischio sul lavoro

L’inizio dell’estate ha portato condizioni meteorologiche critiche su gran parte del territorio nazionale, con temperature che in diverse città hanno già raggiunto i 40 °C, superando le medie stagionali anche di 9–13 gradi. Le previsioni indicano che questa ondata di calore è destinata a durare, diventando uno scenario con cui chi si occupa di sicurezza sul lavoro deve ormai confrontarsi con regolarità. L’aumento delle temperature è un rischio concreto per chi lavora all’aperto o in ambienti chiusi senza adeguata ventilazione o climatizzazione e richiede misure di prevenzione e protezione ben definite.

Le ordinanze regionali 2026 e l’attivazione dei divieti

Nel corso della stagione estiva 2026, diverse amministrazioni regionali – tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Campania – hanno emanato ordinanze per limitare il lavoro all’aperto nelle ore a più alto rischio termico.

La fascia oraria di divieto è quasi ovunque la stessa: dalle 12:30 alle 16:00. Il divieto si applica alle attività che combinano un elevato sforzo fisico all’esposizione solare diretta, come i cantieri edili, l’agricoltura, il florovivaismo, le cave e la logistica di piazzale. Quest’anno, alcune regioni come l’Emilia-Romagna e il Lazio hanno esteso la tutela anche ai lavoratori del comparto delivery (rider) e alle consegne a domicilio.

L’interdizione non scatta automaticamente ogni giorno. I divieti si attivano esclusivamente nei giorni in cui la piattaforma Worklimate (sviluppata da CNR e INAIL) segnala un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. I referenti aziendali devono quindi consultare le previsioni della piattaforma per verificare se la propria area geografica rientra nella zona di allerta.

Il Veneto ha adottato un approccio differente, preferendo a un divieto rigido un protocollo che impegna le aziende a mitigare il rischio attraverso misure organizzative proprie, come la rimodulazione degli orari, la pianificazione delle pause, l’idratazione e una sorveglianza sanitaria mirata.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta responsabilità di rilievo penale: l’inosservanza delle ordinanze è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, e le sanzioni possono colpire sia il datore di lavoro sia le figure preposte alla vigilanza che non hanno disposto la sospensione delle attività.

Gli obblighi dell’azienda: cosa fare in concreto

Le ordinanze regionali regolano le fasce orarie, ma gli obblighi del datore di lavoro esistono a prescindere dalla regione in cui si opera. Quando il rischio è elevato, le misure minime riguardano l’organizzazione dei turni nelle ore più fresche, la disponibilità di acqua e aree ombreggiate, i DPI adeguati alle condizioni, e la formazione dei lavoratori a riconoscere i sintomi del colpo di calore e a sapere come intervenire. Su questo punto la giurisprudenza è inequivocabile. Con la sentenza n. 14578/2026, la Cassazione ha ribadito che il caldo in cantiere è un rischio prevedibile e che il datore di lavoro risponde quando il danno deriva da una cattiva organizzazione del lavoro.

Cassa integrazione per caldo

Se le temperature rendono impossibile lavorare in sicurezza e le misure organizzative non bastano, le aziende possono sospendere le attività e ricorrere alla cassa integrazione con causale “eventi meteo non evitabili”. Si tratta di uno strumento nazionale, sempre attivabile e indipendente dall’adozione di ordinanze regionali.

La soglia di riferimento è 35 °C, ma la CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) può essere attivata anche quando la temperatura reale è più bassa e quella percepita supera il limite, a causa delle condizioni ambientali o del tipo di attività svolta. La misura non riguarda solo i cantieri e i lavori all’aperto, ma anche chi lavora al chiuso in ambienti poco ventilati o senza adeguato condizionamento. L’indennità copre l’80% della retribuzione persa.

Anche la gestione burocratica è snella per agevolare le aziende: la domanda si presenta senza obbligo di consultazione sindacale preventiva e l’INPS acquisisce i bollettini meteo direttamente d’ufficio, sollevando l’azienda dall’obbligo di allegarli. A seconda del settore, oltre alla CIGO, i datori di lavoro possono attivare il FIS, i fondi di solidarietà bilaterali o la CISOA per l’agricoltura.

Permesso di lavoro a caldo (Permit to Work)

Gestire il rischio termico in modo strutturato significa anche documentare le autorizzazioni prima che un’attività ad alto rischio abbia inizio. È il principio dell’autorizzazione al lavoro (Permit To Work): una verifica formale delle condizioni di sicurezza prima dell’avvio, con tracciabilità di chi autorizza, chi esegue e quali misure di protezione sono in atto.

In 4HSE sono in sviluppo i moduli per l’autorizzazione al lavoro, con form specifici per le tipologie di lavoro ad alto rischio: lavori a caldo, spazi confinati, lavori elettrici, lavori in quota. Ogni certificato potrà essere verificato direttamente in cantiere tramite scansione QR, senza accedere alla piattaforma da desktop. La documentazione resta tracciata e disponibile in caso di controllo.

Una condizione strutturale

Con temperature sempre più elevate e ondate di calore sempre più frequenti, il rischio caldo entra stabilmente nell’organizzazione del lavoro. Prepararsi per tempo e adottare misure adeguate resta la strada più efficace per tutelare la salute dei lavoratori nei periodi più critici.