L’inizio dell’estate ha portato condizioni meteorologiche critiche su gran parte del territorio nazionale, con temperature che in diverse città hanno già raggiunto i 40 °C, superando le medie stagionali anche di 9–13 gradi. Le previsioni indicano che questa ondata di calore è destinata a durare, diventando uno scenario con cui chi si occupa di sicurezza sul lavoro deve ormai confrontarsi con regolarità. L’aumento delle temperature è un rischio concreto per chi lavora all’aperto o in ambienti chiusi senza adeguata ventilazione o climatizzazione e richiede misure di prevenzione e protezione ben definite.
Le ordinanze regionali 2026 e l’attivazione dei divieti
Nel corso della stagione estiva 2026, diverse amministrazioni regionali – tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Campania – hanno emanato ordinanze per limitare il lavoro all’aperto nelle ore a più alto rischio termico.
La fascia oraria di divieto è quasi ovunque la stessa: dalle 12:30 alle 16:00. Il divieto si applica alle attività che combinano un elevato sforzo fisico all’esposizione solare diretta, come i cantieri edili, l’agricoltura, il florovivaismo, le cave e la logistica di piazzale. Quest’anno, alcune regioni come l’Emilia-Romagna e il Lazio hanno esteso la tutela anche ai lavoratori del comparto delivery (rider) e alle consegne a domicilio.
L’interdizione non scatta automaticamente ogni giorno. I divieti si attivano esclusivamente nei giorni in cui la piattaforma Worklimate (sviluppata da CNR e INAIL) segnala un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. I referenti aziendali devono quindi consultare le previsioni della piattaforma per verificare se la propria area geografica rientra nella zona di allerta.
Il Veneto ha adottato un approccio differente, preferendo a un divieto rigido un protocollo che impegna le aziende a mitigare il rischio attraverso misure organizzative proprie, come la rimodulazione degli orari, la pianificazione delle pause, l’idratazione e una sorveglianza sanitaria mirata.
Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta responsabilità di rilievo penale: l’inosservanza delle ordinanze è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, e le sanzioni possono colpire sia il datore di lavoro sia le figure preposte alla vigilanza che non hanno disposto la sospensione delle attività.
Gli obblighi dell’azienda: cosa fare in concreto
Le ordinanze regionali regolano le fasce orarie, ma gli obblighi del datore di lavoro esistono a prescindere dalla regione in cui si opera. Quando il rischio è elevato, le misure minime riguardano l’organizzazione dei turni nelle ore più fresche, la disponibilità di acqua e aree ombreggiate, i DPI adeguati alle condizioni, e la formazione dei lavoratori a riconoscere i sintomi del colpo di calore e a sapere come intervenire. Su questo punto la giurisprudenza è inequivocabile. Con la sentenza n. 14578/2026, la Cassazione ha ribadito che il caldo in cantiere è un rischio prevedibile e che il datore di lavoro risponde quando il danno deriva da una cattiva organizzazione del lavoro.
Cassa integrazione per caldo
Se le temperature rendono impossibile lavorare in sicurezza e le misure organizzative non bastano, le aziende possono sospendere le attività e ricorrere alla cassa integrazione con causale “eventi meteo non evitabili”. Si tratta di uno strumento nazionale, sempre attivabile e indipendente dall’adozione di ordinanze regionali.
La soglia di riferimento è 35 °C, ma la CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) può essere attivata anche quando la temperatura reale è più bassa e quella percepita supera il limite, a causa delle condizioni ambientali o del tipo di attività svolta. La misura non riguarda solo i cantieri e i lavori all’aperto, ma anche chi lavora al chiuso in ambienti poco ventilati o senza adeguato condizionamento. L’indennità copre l’80% della retribuzione persa.
Anche la gestione burocratica è snella per agevolare le aziende: la domanda si presenta senza obbligo di consultazione sindacale preventiva e l’INPS acquisisce i bollettini meteo direttamente d’ufficio, sollevando l’azienda dall’obbligo di allegarli. A seconda del settore, oltre alla CIGO, i datori di lavoro possono attivare il FIS, i fondi di solidarietà bilaterali o la CISOA per l’agricoltura.
Permesso di lavoro a caldo (Permit to Work)
Gestire il rischio termico in modo strutturato significa anche documentare le autorizzazioni prima che un’attività ad alto rischio abbia inizio. È il principio dell’autorizzazione al lavoro (Permit To Work): una verifica formale delle condizioni di sicurezza prima dell’avvio, con tracciabilità di chi autorizza, chi esegue e quali misure di protezione sono in atto.
In 4HSE sono in sviluppo i moduli per l’autorizzazione al lavoro, con form specifici per le tipologie di lavoro ad alto rischio: lavori a caldo, spazi confinati, lavori elettrici, lavori in quota. Ogni certificato potrà essere verificato direttamente in cantiere tramite scansione QR, senza accedere alla piattaforma da desktop. La documentazione resta tracciata e disponibile in caso di controllo.
Una condizione strutturale
Con temperature sempre più elevate e ondate di calore sempre più frequenti, il rischio caldo entra stabilmente nell’organizzazione del lavoro. Prepararsi per tempo e adottare misure adeguate resta la strada più efficace per tutelare la salute dei lavoratori nei periodi più critici.